Le novità del nuovo OIC 21 Partecipazioni

  • Le novità del nuovo OIC 21 Partecipazioni

    Le novità del nuovo OIC 21 Partecipazioni

    L’Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato il principio contabile OIC 21 Partecipazioni per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015 che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La procedura di consultazione dell’OIC 21 si è chiusa il 15 luglio 2016. E’ atteso a breve il rilascio del principio contabile nella versione definitiva.

    Le principali novità che, si ricorda, troveranno applicazione nei bilanci aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016, sono così riassumibili:

    a)      la modifica più significativa riguarda la rilevazione dei dividendi: la precedente versione dell’OIC 21 consentiva alla controllante la rilevazione dei dividenti già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della società controllata fosse stato approvato dal relativo organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante; il nuovo OIC 21 prescrive, come unica possibilità, la rilevazione dei dividendi “nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante”;

    b)     anche la disciplina delle azioni proprie è stata modificata e viene trattata nel nuovo OIC 28 Patrimonio netto;  ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Nella nuova versione dell’OIC 28, la cui procedura di consultazione si è conclusa il 31 agosto 2016, l’acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto. Coerentemente l’OIC 28 prevede che le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate siano imputate direttamente a patrimonio netto;

    c)      trovano una specifica collocazione nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di imprese controllanti della società che redige il bilancio (c.d. imprese sorelle) , come pure, nel conto economico, i proventi e oneri derivanti da rapporti trattenuti con tali imprese;

    d)     il D.Lgs. 139/2015 ha altresì eliminato la sezione straordinaria del conto economico; conseguentemente, la nuova versione dell’OIC 21 stabilisce che gli utili e le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nell’attivo circolante sono rilevati rispettivamente nella voce “C.15 Proventi da partecipazioni” e nella voce “C.17 – Interessi e altri oneri finanziari”. Non è più possibile, invece, in riferimento alle partecipazioni immobilizzate, la classificazione nella sezione straordinaria;

    e)      sempre in relazione alle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, nella bozza dell’OIC 21 sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e alle micro imprese (art. 2435-ter c.c.) per quanto concerne le disposizioni sul contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e sull’informativa da fornire in nota integrativa.

    Condividi sui social:Share on Facebook
    Facebook
    Share on LinkedIn
    Linkedin
    Tweet about this on Twitter
    Twitter

    Comments are closed.