Correzione degli errori contabili

  • Correzione degli errori contabili

    Fonte: www.eutekne.info

    Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2023 proposti dal Governo modificano, tra l’altro, la disciplina della correzione degli errori contabili, con un intervento che sembra rappresentare un dietrofront rispetto alle semplificazioni introdotte dal DL n. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022).
    L’art. 8 comma 1 lett. b) di tale provvedimento ha modificato l’art. 83comma 1 del TUIR, stabilendo che, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione), “valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per cui è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 del DPR 322/98. Ai sensi del successivo comma 1-bis, analoga disposizione opera ai fini IRAP.

    Il DL n. 73/2022 ha determinato, dunque, una rilevante semplificazione, in quanto riconosce la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda dei casi) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

    Le disposizioni ivi contenute non hanno, comunque, applicazione generalizzata. L’interpretazione sistematica della norma induce, infatti, a ritenere che la semplificazione sia riferibile ai soli soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

    Per i soggetti che non adottano tale principio, rimangono, invece, valide le modalità di correzione degli errori finora adottate, che sono conseguenza della prassi dell’Agenzia delle Entrate (in specie della circ. n. 31/2013), nonché delle disposizioni introdotte dal DL n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) in riferimento alle dichiarazioni integrative.
    Ne deriva, per tali soggetti, il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore e la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, sempre che, ovviamente, i relativi termini non siano ancora scaduti.

    Il Ddl. di bilancio 2023 interviene nuovamente sulla disposizione in esame e, in particolare, sul suo ambito soggettivo di applicazione. Nel dettaglio, all’art. 51-ter è stabilito, tramite modifica dell’art. 8 commi 1 e 1-bis del DL n. 73/2022, che la semplificazione “sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”. La modifica si applica (in perfetta coincidenza con la decorrenza delle disposizioni originariamente contenute nel decreto legge) a partire dal periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022.

    La Relazione tecnica al Ddl. precisa, al riguardo, soltanto che il disegno di legge interviene sull’art. 8 del DL n. 73/2022, “limitando l’ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, … non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione”.

    La ratio dell’intervento sembra piuttosto intuibile dalle considerazioni formulate da Assonime nella circolare n. 31 di ieri (si veda “Derivazione rafforzata anche per le micro imprese con bilancio abbreviato” di oggi).
    In particolare, l’Associazione ha sottolineato come il DL n. 73/2022 intenda venire incontro alle esigenze di semplificazione delle medie e grandi imprese che intrattengono rapporti con numerosi clienti e fornitori.
    Tali soggetti, sempre più spesso obbligati a “procedere ad un fast closing delle scritture contabili di periodo”, riscontrano “notevole difficoltà nel realizzare una ricognizione puntuale delle risultanze dei rapporti commerciali in corso a fine esercizio, inducendo spesso ad errori nell’individuazione dell’an e del quantum dei ricavi e dei costi relativi (…), con la conseguenza di dover procedere, per regolarizzare la posizione fiscale, a continue dichiarazioni integrative, nonostante … questi errori vengano sistematicamente corretti nell’esercizio successivo (o in quelli susseguenti)” e spesso siano di importo poco rilevante.

    Per contro, la disciplina in esame si potrebbe prestare ad arbitraggi, soprattutto, ad avviso dell’Associazione, a opera delle “imprese di minori dimensioni che non hanno il controllo legale dei conti e, dunque, non sono sottoposte ad un sistema di controllo degli errori e della loro corretta e tempestiva correzione”. La modifica del Ddl. di bilancio 2023 potrebbe, quindi, essere riconducibile alla volontà di limitare tali arbitraggi.
    Resta fermo, comunque, che, ove confermato, il testo limiterebbe in modo rilevante la portata delle semplificazioni, con un dietrofront poco comprensibile rispetto alle finalità della norma originaria.

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