Revisione Contabile

ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO PROFESSIONALE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO E/O CONSOLIDATO O SUL PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE

  • Revisione legale o su base volontaria di bilanci d’esercizio e consolidati

    Assumiamo incarichi di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile nonché incarichi di revisione attribuiti dall’impresa su base volontaria.

    Al fine di esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d’esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato svolgiamo un esame dei bilanci medesimi in conformità ai principi di revisione ISA Italia.

    I principi di revisione ISA Italia sono stati adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato e sono la risultante della collaborazione tra le associazioni e gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili, Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010.

  • Attestazione di piani di risanamento nell’ambito di procedure concorsuali

    La ratio dell’attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

    L’importanza del lavoro dell’Attestatore è deputata anche a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, quindi, al risanamento dell’impresa.

    L’ Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) della L.F., che elabora per conto dell’imprenditore:
    a) la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell’art. 67 L.F.;
    b) la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
    c) la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis L.F.;
    d) la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell’art. 182-bis L.F.;
    e) l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dal nuovo art. 182- quinquies L.F.;
    f)l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell’omologa, prevista dal quarto comma dell’art. 181 –quinquies L.F.;
    g) l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall’art. 186 bis L.F.;
    h) l’attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all’art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F.

  • Revisione di reporting package di società italiane, controllate da gruppi italiani ed esteri, redatti in conformità ai manuali di Gruppo ovvero redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS , US GAAP e UK GAAP.

    Tale servizio si rivolge a quelle imprese controllate da gruppi, italiani ma soprattutto esteri, che richiedono alla controllata la preparazione, in aggiunta al bilancio d’esercizio redatto secondo la normativa codicistica, anche di un reporting package redatto secondo i principi di gruppo (oppure IAS/IFRS, US GAAP o UK GAAP) al fine di consentire alla capogruppo di redigere il bilancio consolidato.

  • Revisione limitata di bilanci d’esercizio o reporting package

    Si tratta di incarichi, attributi su base volontaria, che si rivolgono a quelle imprese che richiedono un esame limitato del bilancio d’esercizio o del reporting package. Tali incarichi sono svolti in conformità all’International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 e prevedono, al termine del lavoro, l’emissione di una relazione di revisione contabile limitata espressa sotto forma di negative assurance.

  • Procedure di revisione concordate, anche a supporto del collegio sindacale, su alcune aree del bilancio d’esercizio o del bilancio intermedio (semestrale o trimestrale)

    Si tratta di incarichi, attribuiti dalla società o dal collegio sindacale incaricato della revisione legale, aventi ad oggetto l’effettuazione di specifiche e concordate procedure di revisione su alcune aree del bilancio d’esercizio (o consolidato o intermedio). Questi incarichi prevedono l’emissione di una relazione che illustra, per ciascuna procedura di revisione svolta, il dettaglio del lavoro svolto e le eventuali criticità riscontrate.