Schema di decreto legislativo, sottoposto a parere parlamentare, recante attuazione della direttiva UE sulla revisione legale

  • Schema di decreto legislativo, sottoposto a parere parlamentare, recante attuazione della direttiva UE sulla revisione legale

    Schema di decreto legislativo, sottoposto a parere parlamentare, recante attuazione della direttiva UE sulla revisione legale

    A sei anni dall’entrata in vigore, il D.Lgs 39/2010 subisce una radicale riforma al fine di recepire la direttiva 2014/56/UE concernente la revisione legale. Il Consiglio dei Ministri tenutesi il 16 aprile 2016, infatti, ha dato il via libera, in via preliminare, allo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva europea sopracitata.

    Le novità dello schema di decreto legislativo sono davvero tante e spaziano dalla riformulazione del registro dei revisori, all’indipendenza, all’esame di abilitazione, al tirocinio, alla formazione, ai principi di revisione obbligatori.

    Degna di nota, in particolare, risulta essere la previsione di un controllo di qualità obbligatorio per tutti gli iscritti al registro dei revisori, anche in qualità di componenti di un collegio sindacale cui sia affidato l’incarico di revisione legale.

    Il costo dei controlli sarà a carico dei revisori; pertanto, il contributo da versare dovrebbe passare dagli attuali 26 euro a più di dieci volte tanto.

    La periodicità dei controlli sarà almeno di ordine sessennale nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

    1. attivo patrimoniale, € 4.000.000;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni, € 8.000.000
    3. numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio.

    Negli altri casi non è invece prevista alcuna periodicità minima del controllo di qualità, ma lo schema di decreto prevede che i controlli saranno svolti sulla base dell’analisi del rischio.

    I revisori non si distingueranno più tra revisori attivi e non attivi bensì tra revisori iscritti nella sezione A) del registro (coloro che svolgono incarichi di revisione legale) e revisori iscritti nella sezione B) (revisori che seppur abilitati non svolgono concretamente incarichi di revisione legale).

    Inoltre, è previsto a carico di tutti gli iscritti al registro dei revisori legali l’obbligo di formazione continua (in ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio).

    Viene inoltre riformulato l’art. 11 del D.Lgs 39/2010, in particolare si fa espresso riferimento ai principi ISA e al principio ISQC 1 (International Standard on Quality Control 1) che pertanto divengono principi obbligatori per lo svolgimento della revisione legale.

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